WHISTLEBLOWING – SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

Dal decreto legislativo n. 24/2023 e dalla direttiva europea n. 1937/2019 in materia di Whistleblowing, vi ricordiamo l’avvenuta attivazione del servizio whistleblowing, ovvero di segnalazione di illeciti. Le modalità di segnalazione e le tutele riservate ai segnalanti sono descritte nell’apposita “ Procedura whistleblowing per la segnalazione di irregolarità ed illeciti” disponibile sul sito aziendale www.coopspes.it unitamente anche all’ Informativa per la privacy sul trattamento dei dati forniti con il modulo per la segnalazione di illeciti ed irregolarità.
La cooperativa S.P.E.S.ha adottato una piattaforma informatica crittografata di segnalazione al link: https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/SPES-SOC-COOP-SOCIALE attraverso il quale si potrà procedere alla segnalazione compilando il form inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail personale (si prega di non utilizzare quello aziendale, come richiesto dal Garante Privacy)

Possono effettuare una segnalazione le seguenti categorie di soggetti:

  • Dipendenti
  • Collaboratori
  • Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
  • Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
  • Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
  • Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
  • Soggettiin fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l’ente non sia ancora iniziato

Le segnalazioni possono riguardare:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello
    Organizzativo e Gestionale adottato dalla Cooperativa incluse violazioni del Codice Etico;
  • illeciti relativi all’applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti in materia di appalti
    pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del
    finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
    tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei
    mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori;
    tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi
    informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di
    concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).
    Cosa non può essere oggetto di segnalazione
  • Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale
    della persona segnalante.
  • Non possono essere oggetto di segnalazione, inoltre, le segnalazioni di violazioni in materia
    di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza
    nazionale.
    Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili (cd. Voci di corridoio).
    Prima di procedere ad effettuare una segnalazione in via formale è suggerito, laddove possibile, il confronto interno con i propri responsabili diretti.